DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre
1997, n. 389
Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti,
di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (G.U. 8 novembre 1997, n. 261).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio
del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva
94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti
gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto
l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti
gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Vista
la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale
sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E;
Ritenuto, pertanto, di adottare
le opportune disposizioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire
i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione
della nuova normativa sui rifiuti;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 ottobre 1997;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano;
Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre
1997 e del 5 novembre 1997;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno,
delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(gestione dei rifiuti)
1.
All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"in esso contenute, che" sono sostituite dalle parole: "in esso
contenute che".
2.
All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole:
"stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto
delle norme comunitarie ed".
3.
All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e
gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare
riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire
in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle
eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa
il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo
provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.".
4. All'articolo 6, comma
1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3)
sono sostituiti dai seguenti numeri:
"2)
i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità
in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi
in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo
è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato
in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3)
i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle
quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti
non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non
supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito
temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.".
5. All'articolo 6, comma
1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso il
numero 6).
6. All'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "sulla base degli allegati G, H ed I". Tali
allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto.
7.
All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali
litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione
dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti
vegetali eduli".
8.
All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa
la lettera d).
9.
All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi
i commi 2, 3 e 4.
10.
All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui
all'allegato G".
11.
All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle parole: "alla
provincia".
12.
All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la comunicazione deve
essere effettuata alla regione".
13.
All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d)
e g)".
14. All'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei
rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti" sono sostituite dalle parole: "dei
rifiuti oggetto delle predette attività".
15.
All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "Sono esonerati da tale obbligo" sono inserite
le seguenti parole: "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni
e".
16. All'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le
parole: "con cadenza almeno settimanale".
17.
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno
entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano
la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del
trasporto;
c) per
i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione
della transazione relativa;
d)
per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro
ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.".
18.
All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo
periodo, sono soppresse le parole: "che hanno la detenzione dei rifiuti".
19. All'articolo 12, comma
3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo periodo, dopo le parole:
"I registri" sono inserite le parole: "integrati con i formulari
relativi al trasporto dei rifiuti".
20.
All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
3 è inserito il seguente comma:
"3-bis.
I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di
manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE
attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture
e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia
dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro
centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.".
21. All'articolo 12, comma
4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati
trasmessi.".
22.
All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" sono aggiunte,
in fine, le parole: "che disciplinano le predette modalità di tenuta dei
registri".
23.
All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, le parole: "purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo
per la salute e per l'ambiente." sono sostituite dalle parole: "garantendo
un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.".
24. All'articolo 13, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "ed
al Ministro della sanità" sono sostituite dalle parole: ", al Ministro
della sanità e al presidente della regione".
25.
All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "Durante il trasporto" sono inserite le parole: "effettuato
da enti o imprese".
26.
All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis.
I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati
dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione
dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.".
Art. 2
(bonifiche)
1.
All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis)
tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso
a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti
nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde
acquifere.".
2.
All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
1 è inserito il seguente comma:
"1-bis.
I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne
ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare
agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti
provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale
dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.".
3. All'articolo 17, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "immediata"
è sostituita con le seguenti parole: ", entro 48 ore,".
4. All'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
"6-bis. Gli interventi
di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite
massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali.
Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.".
5.
All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
soppresse le parole: "di rotazione".
6.
All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
13 è inserito il seguente comma:
"13-bis.
Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate
ad iniziativa degli interessati.".
7.
All'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "L'approvazione produce gli effetti di cui
al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale
degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.".
Art. 3
(competenze e piani di gestione)
1.
All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
"a)
le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;".
2. All'articolo 18, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"la determinazione" sono inserite le parole: "d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano".
3.
All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la lettera p) è aggiunta la lettera:
"p-bis)
l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità
alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente,
sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima
nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il
carico di rifiuti da smaltire.".
4.
All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la lettera n) è aggiunta, in fine, la seguente:
"n-bis)
la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo
18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".
5. All'articolo 19 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-bis.
Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata
dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono
anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.".
6.
All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, dopo le parole: "attività di gestione" sono inserite le parole:
", di intermediazione e di commercio".
7.
All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera
e), le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle parole: "lettere
c) ed e)".
8.
All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"i controlli sulle" sono sostituite dalle parole: "l'effettuazione
di adeguati controlli periodici sulle".
9.
All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
aggiunte, in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 17".
10. All'articolo 22, comma 3,
lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "localizzazione
degli impianti di" sono inserite le seguenti parole: "smaltimento e
recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti
allo".
11. All'articolo
22, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera h)
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"h-bis)
i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione,
nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a),
di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".
12.
All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "e con le modalità stabiliti," sono inserite le parole: "e
tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano
medesimo,".
13.
All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la parola: "l'esercizio" sono inserite le parole: "o il solo esercizio".
14. All'articolo 23, comma
5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "disciplinano,"
è sostituita con le parole: "coordinano, sulla base della legge regionale
adottata".
Art. 4
(osservatorio e procedure amministrative)
1.
All'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed alla Conferenza Stato-regioni;".
2. All'articolo 26, comma
2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da sette membri"
sono sostituite dalle parole: "da nove membri".
3.
All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"d-bis)
uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter)
uno designato dalla Conferenza Stato regioni.".
4.
All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "spettante ai membri dell'Osservatorio" sono inserite le
parole: "e della segreteria tecnica".
5.
All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "e della sanità" sono inserite le parole: "e del tesoro".
6. Il comma 5 dell'articolo
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente comma:
"5. Fatti salvi l'obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 6, comma 1, lettera m).".
7.
All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"all'articolo 16 sul" sono sostituite dalle parole: "all'articolo
16, nel caso di".
8.
All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la parola: "nonché" sono inserite le parole: ", dal 1 gennaio 1998,".
9. All'articolo 30, comma
8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti,
di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti
devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle
relative norme tecniche.".
10.
All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "è garantito dal comune" sono inserite le parole: "o
dal consorzio di comuni".
11.
All'articolo 30, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "di inizio di attività del comune" sono
inserite le parole: "o del consorzio di comuni".
12.
All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
parole: "individuati ai sensi" sono sostituite dalle parole: "sottoposti
a procedure semplificate ai sensi".
13.
All'articolo 30, comma 16, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "da una relazione" sono sostituite dalle parole:
"da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21
giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni
del Comitato nazionale".
14.
All'articolo 30, comma 16, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, le parole: "per il trasporto dei rifiuti" sono sostituite dalle
parole: "in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare".
15. All'articolo 30, comma 16,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d)
il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità
tecnica e di capacità finanziaria.".
16.
All'articolo 30, dopo il comma 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, è inserito il seguente comma:
"16-bis.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le
sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente
competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e
trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio
1998.".
17.
All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e comunque non
oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo
9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE".
18. All'articolo 33, comma
6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto,
ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.".
19. All'articolo 33, comma
7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti
individuati" sono inserite le parole: "dalle norme tecniche di cui al
comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero
degli stessi".
20.
All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis.
Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi
del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione
di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni
di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono
le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini
massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.".
Art. 5
(gestione degli imballaggi)
1.
All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data:
"30 giugno 1996" è sostituita con la data: "31 dicembre 1994".
2. All'articolo 36, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c) è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"c-bis)
l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni
analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.".
3. All'articolo 36, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei
sistemi di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "degli
utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori".
4.
All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le parole: "agli
imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché".
5.
All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "secondo le modalità stabilite" sono inserite le parole:
"con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate".
6. All'articolo 37, comma
4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati"
sono inserite le parole: "in conformità alla normativa comunitaria".
7. All'articolo 37 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5-bis.
Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati
dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio
1997.".
8. All'articolo
39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente"
è sostituita con le parole: "dei rifiuti di imballaggio primari".
9. All'articolo 39, comma
2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"2-bis.
La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali
provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi
e altri prodotti.
2-ter.
I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano
la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione
di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).
2-quater.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione
dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate
di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea
le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi
alle predette norme armonizzate.".
10.
All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole:
"al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo
26".
11. All'articolo
41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
", comma 5," sono sostituite dalle parole: ", comma 4,".
12. All'articolo 41, comma
3, 1ettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse
le parole: "sulla base della tariffa di cui all'articolo 49".
13. All'articolo 41, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo
49, dalla data di entrata in vigore della stessa".
14.
All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le seguenti parole:
", riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti
al servizio pubblico".
15.
All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite dalle parole: "38,
comma 6, e 40, comma 4,".
16.
L'allegato " E" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito
dall'allegato "1" al presente decreto.
17.
All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la".
18. All'articolo 43, comma
3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole:
"gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere"
sono sostituite dalle parole: "si presume che siano soddisfatti tutti i predetti
requisiti quando gli imballaggi sono".
Art. 6
(gestione di particolari categorie di rifiuti)
1.
All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi
e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori
devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli
consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 25.".
2.
All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'acquisizione dell'intesa,
i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni".
3.
All'articolo 45, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e definite le norme tecniche
per assicurare una corretta gestione degli stessi".
4.
All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica: "Veicoli
a motore" è sostituita dalla seguente: "Veicoli a motore e rimorchi".
5. All'articolo 46, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo
a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".
6. All'articolo 46, comma
2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo
a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".
7. All'articolo 46, comma
2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "predetto
veicolo" sono inserite le parole: "o rimorchio".
8.
All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "i veicoli a motore" sono inserite le parole: "o rimorchi".
9. All'articolo 46, comma
3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, infine, le parole:
"dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti
e della navigazione".
10.
All'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "al proprietario del veicolo" sono inserite le parole: "o
del rimorchio".
11.
All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
"5.
Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA)
dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura
del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del
rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario
o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta
consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà,
la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.".
12.
All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
6 sono inseriti i seguenti commi:
"6-bis.
I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali
delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o
distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla
successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al
comma 5.
6-ter. Gli
estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti
agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata
e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater.
Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di
demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies.
All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole:
"la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati
alla demolizione.".
13.
All'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
"a)
le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali,
esausti;".
Art. 7
(sanzioni e norme finali)
1.
All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'inizio del
comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
51, comma 2,".
2.
All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"43, comma 2, e 44, comma 1" sono sostituite dalle parole: "43,
comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2".
3.
All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda
rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila".
4.
All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
1 è inserito il seguente comma:
"1-bis.
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma
5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a lire tremilioni".
5.
All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
soppresse le parole: "e 17, comma 2,".
6.
All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
soppresse le parole: "prodotti da terzi".
7.
All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "effettuano attività di gestione" sono soppresse le parole:
"i propri".
8.
All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
soppresse le parole: "ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati".
9. All'articolo 51 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola
gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 47, comma
12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a lire tremilioni.".
10.
Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito
il seguente articolo:
"51-bis.
- Bonifica dei siti - 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto
ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la
pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento
di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni
e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento
è provocato da rifiuti pericolosi.".
11.
All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "all'articolo 11, comma 3," sono inserite le seguenti parole:
"ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto".
12.
All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se la comunicazione è effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge
25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila".
13.
All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente
da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire
quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di
imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate
con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno,
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni
di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione
è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.".
14.
All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
sostituito dal seguente:
"4.
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte
ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture
contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e
di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del
formulario di cui all'articolo 15.".
15.
All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"per le contravvenzioni relative" sono sostituite con le parole: "per
i reati relativi".
16.
All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque immette
nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma
5.".
17. All'articolo
55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole
all'inizio del comma 1: "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,".
18. Dopo l'articolo 55 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente articolo:
"55-bis. - Proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province
e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale,
fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.".
19.
All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis)
i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
f-ter)
l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.".
20. All'articolo 56 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente
comma:
"2-bis.
Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento
con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto
le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi
incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento stesso.".
21.
All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "alle province" sono inserite le seguenti parole: "e
agli altri enti locali".
22.
All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."
sono sostituite dalle parole: "entro tre mesi dal termine di cui all'articolo
33, comma 6.".
23.
All'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto".
24. All'articolo 57 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"6-bis.
In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per
quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina
delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali.
In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione
della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale
la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua
ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo
1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204,
relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi.".
25.
All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"7-bis.
Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo
9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico
delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in
cui il personale svolga attività di comune interesse.".
Art. 8
(entrata in vigore)
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 5, comma 16)
Allegato "E"
(previsto dall'art.
37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
entro 5 anni
| minimi |
massimi | |
|
a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il | 50% |
65% |
|
b) Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il |
25% | 45% |
| c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il |
15% | 25% |
ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 1, comma 6)
Allegato "G"
CATEGORIE
O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITA'
CHE LI HA PRODOTTI (*) (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido
o di fango)
Allegato
G-1
Rifiuti
che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e
che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti
farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze
polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli
olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze
bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi
(ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono
noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine
policlorurate
Allegato
G-2
Rifiuti
contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una
delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi,
corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze
inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri
dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui
della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che
abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori
e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi
una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati
nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
------------
(*) Alcune ripetizioni rispetto
alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.
ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 1, comma 6)
Allegato "H"
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*)
Rifiuti
aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri
inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio, sodio, potassio, calcio,
magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze
infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organoalogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre
sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44 Ammine
alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti
del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C-50 Qualsiasi
prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti
indicati nel presente allegato.
------------
(*) Alcune ripetizioni rispetto
ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.
ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 1, comma 6)
Allegato "I"
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo":
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono
sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2
"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3 - A "Facilmente
infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi
estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia,
possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente
di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento
della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che,
a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili
in quantità pericolose;
H3
- B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità
è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C;
H4
"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze
e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare
rischi per la salute di gravità limitata;
H6
"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno":
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8
"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9
"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
organismi viventi;
H10
"Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie
o aumentarne la frequenza;
H11
"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati
che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto
tossico;
H13 Sostanze
e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad
un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate;
H14
"Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare
rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche
di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo",
"corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio
e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla
direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2.
Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno",
"teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle
conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione
e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE,
nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi
a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono
quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata
dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della
Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi
metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali
competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.
Avvertenza:
Per ragioni di urgenza si
omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 28 novembre 1997 si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, corredato delle relative note,
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico sopra richiamato, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.